Art. 8

In vigore dal 17 dic 1985
Per l'esucuzione dell'indagine gli stati membri ricevono un contributo. L'importo del contributo è imputato agli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS
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