Art. 8
In vigore dal 17 dic 1985
Per l'esucuzione dell'indagine gli stati membri ricevono un contributo. L'importo del contributo è imputato agli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS
Storico versioni
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