Art. 6
In vigore dal 17 dic 1985
Gli stati membri assicurano che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo, nei termini fissati. Essi sono tenuti ad assicurare che l'indagine fornisca basi più sicure per un'analisi comparativa sul piano comunitario, nonché al livello degli stati membri e di talune regioni. I servizi statistici degli stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati verificati dell'indagine per ciascuna persona intervistata, senza indicarne il nome e l'indirizzo.
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