Art. 4
L'indagine verte sui seguenti aspetti:
In vigore dal 17 dic 1985
a) caratteristiche individuali (sesso, età, stato civile, nazionalità, tipo di nucleo familaire in cui la persona vive o è censita, grado di parentela nel nucleo familiare di tutte le persone appartenenti ai nuclei familiari intervistati; i membri della famiglia devono essere contrassegnati con un numero d'ordine comune e un codice per lo stato e la regione in cui viene intervistato il nucleo familiare;
b) posizione di tali persone riguardo all'attività economica al momento della rilevazione e caratteristiche dell'attività svolta, e cioè: professione, statuto professionale, ramo di attività economica, numero di ore di lavoro normalmente ed effettivamente prestate e motivo dell'eventuale dfferenza tra le due cifre, occupazione a tempo pieno o parziale, occupazione permanente o temporanea ed esercizio di una seconda attività retribuita;
c) ricerca di un'occupazione, in particolare le indicazioni seguenti: tipo ed entità dell'occupazione ricercata, circostanze e motivi, metodi e durata della ricerca, eventuale concessione dell'indennità o dell'aiuto di disoccupazione, situazione immediatamente precedente la ricerca di lavoro e disponibilità all'occupazione ricercata oppure motivi della non disponibilità;
d) natura e finalità dei corsi di istruzione e di formazione professionale cui le persone di età compresa tra i 14 e 49 anni hanno partecipato recentemente;
e) esperienza professionale delle persone senza occupazione in età lavorativa, compresi le caratteristiche dell'ultima attività nonché la data e i motivi della cessazione dell'attività stessa;
f) situazione dei membri delle famiglie l'anno precedente l'indagine in corso, come segue: paese e regione di residenza, posizione riguardo all'attività economica e, se la persona era occupata, attività economica e statuto professionale. Articolo 5
Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli stati membri interessati sulla base dell'elenco di domande che è stato elaborato dalla Commissione in collaborazione con i competenti servizi degli stati membri.
In collaborazione con gli stati membri la Commissione determina le modalità dell'indagine e fissa, in particolare, le date di inizio e di chiusura dell'indagine e il termine per la trasmissione dei risultati. I servizi statistici degli stati membri garantiscono la rappresentatività del campione conformemente ai metodi praticati negli stati membri, che possono prevedere in taluni casi un obbligo di risposta. Prendono le misure necessarie affinché almeno un quarto delle unità di rilevazione venga tratto dal campione dell'indagine 1985 e affinché almeno un quarto possa rientrare nel campione di un'indagine successiva. L'appartenenza ad uno dei due gruppi è contrassegnata da un codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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