Art. 7

In vigore dal 17 dic 1985
Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati. In caso di infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, previsto al primo comma, gli stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti previsti per sanzionarla.
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