Art. 2
In vigore dal 17 dic 1985
Si procede all'indagine intervistando nei singoli stati membri un campione di nuclei residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti stati. Gli stati membri prendono le disposizioni necessarie per evitare la rivelazione doppia delle persone aventi più di una residenza.
Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione. Qualora sia un componente del nucleo familiare a fornire le informazioni al posto di altri componenti, se ne dovrà fare menzione esplicita.
Storico versioni
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