Art. 9

In vigore dal 17 dic 1985
1. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura della quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario. Gli stati membri si assicurano che i pesci presentati corrispondono a tutti i requisiti richiesti dall', paragrafi 1 e 2, prima di concedere il beneficio dei contingenti. Se le importazioni sono effettuate in seguito allo sbarco diretto nei porti della Comunità, il controllo per ciò che concerne le condizioni citate nell', paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma è effettuato nel quadro del regime citato nell' del regolamento (CEE) n. 3796/81. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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