Art. 7

In vigore dal 17 dic 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 25 gennaio 1986, la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali, che, al 15 gennaio 1986, ecceda il 10 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 25 gennaio 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate al 15 gennaio 1986 incluso, ed imputate al contingente tariffario comunitario nonché, se del caso, la frazione delle loro quote iniziali che trasferiscono alla riserva corrispondente.
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