Art. 3

In vigore dal 17 dic 1985
1. Una prima parte, pari al volume di 10 200 tonnellate per le aringhe intere e di 1 800 tonnellate per i fianchi di aringhe, è ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, salvo quanto disposto dall', sono valide durante il periodo di cui all', paragrafo 1, ammontano per questi stati membri ai quantitativi seguenti: 1.2.3 // // // // // Contingente , lettera a) (in tonnellate) // Contingente , lettera b) (in tonnellate) // // // // Danimarca // 7 910 // 130 // Germania // 2 290 // 1 670 // // // 2. La seconda parte, che riguarda quantitativi rispettivamente di 2 550 tonnellate e di 450 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in altri stati membri e domanda il beneficio dei contingenti lo stato membro interessato preleva dalla riserva corrispondente una quota uguale al fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile di detta riserva lo consenta.
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