Art. 8
In vigore dal 17 dic 1985
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento delle riserve.
Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 1o febbraio 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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