Art. 12
In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS
(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 20.
(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(1) GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 82.
(2) GU n. L 186 del 12. 7. 1984, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3604:oj#art-12