Art. 1

In vigore dal 17 dic 1985
1. Fino al 14 febbraio 1986 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 15 000 tonnellate di aringhe intere e di fianchi di aringhe, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 aa) della tariffa doganale comune, con caratteristiche di carne soda e bianca, tenore di grasso che non può eccedere il 12 % e, quando si tratti di aringhe intere, che siano corrispondenti ai criteri di freschezza E e di taglia 2 e 3, definiti nel regolamento (CEE) n. 103/76. Le aringhe pescate nel Mar Baltico corrispondono di norma a queste caratteristiche e quelle provenienti da altre popolazioni, quale la popolazione atlantico-scandinava, possono corrispondervi. 2. Il beneficio del contingente di cui al paragrafo 1 è subordinato al rispetto del prezzo di riferimento fissato dalla Comunità ed è riservato ai prodotti corrispondenti alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 103/76 e corredati di un certificato conforme al modello che figura nell'allegato, rilasciato all'esportzione dalle autorità competenti del paese fornitore e che attesti che i prodotti sono stati pescati nel Mar Baltico oppure che i lotti dei prodotti esportati in proveninza da altre popolazioni, quale la popolazione atlantico-scandinava, corrispondono all'insieme dei requisiti richiesti di cui al paragrafo 1. Sono tuttavia dispensate dalla presentazione del certificato in questione le importazioni effettuate in seguito a sbarchi diretti nei porti della Comunità di aringhe di cui al paragrafo 1, pescate dalle navi da pesca costiera locale, definite all' del regolamento (CEE) n. 2062/82 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1995/84 (2). 3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.
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