Art. 7
In vigore dal 6 dic 1985
1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro un massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure di controllo istituite in applicazione dell', para- grafo 1.
2. Gli stati membri comunicano inoltre alla Commissione, ogni mese, i quantitativi venduti idonei a beneficiare dell'indennità nel mese precedente, ripartiti per categoria commerciale e per tipo di trasformazione effettuata, nonché le spese sostenute per la concessione dell'indennità.
3. L'importo dell'indennità concessa deve essere eventualmente rettificato, sulla base delle informazioni ottenute dalle autorità competenti nel corso del controllo di cui all'.
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