Art. 4

In vigore dal 6 dic 1985
Se una delle operazioni di trasformazione di cui all', paragrafo 2, è effettuata in uno stato membro diverso da quello che ha riconosciuto l'organizzazione di produttori che vende il prodotto, la prova che la trasformazione ha avuto luogo è fornita presentando l'esemplare di controllo T n. 5, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (2) e alle disposizioni del presente regolamento. Sull'esemplare T n. 5 devono figurare: - nella casella 41, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della spedizione; - nella casella 104, una delle diciture seguenti in lettere maiuscole: « UDLIGNINGSGODTGOERELSESBERETTIGET FORARBEJDNING FORORDNING (EOEF) Nr. 3117/85 », « VERARBEITUNG, FUER DIE EINE AUSGLEICHSENTSCHAEDIGUNG GEWAEHRT WIRD VERORDNUNG (EWG) Nr. 3117/85 », « METAPOIISI POY DIKAIOYTAI ANTISTATHMISTIKI APOZIMIOSI KANONISMOS (EOK) arith. 3117/85 », « PROCESSING ELIGLIBLE FOR A COMPENSATORY ALLOWANCE REGULATION (EEC) No 3117/85 », « TRANSFORMACIÓN QUE BENEFICIA DE UNA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA REGLAMENTO (CEE) No 3117/85 », « TRANSFORMATION BÉNÉFICIANT D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE RÈGLEMENT (CEE) No 3117/85 », « TRASFORMAZIONE CHE BENEFICIA DI UN'INDENNITÀ COMPENSATIVA REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/85 », VERWERKING DIE IN AANMERKING KOMT VOOR EEN COMPENSERENDE VERGOEDING VERORDENING (EEG) Nr. 3117/85 », « TRANSFORMAÇO BENEFICIANDO DE UMA INDEMNIZAÇO COMPENSATÓRIA REGULAMENTO (CEE) N 3117/85 ».
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