Art. 6

In vigore dal 6 dic 1985
1. Gli stati membri interessati istituiscono un sistema di controllo per verificare che i prodotti per i quali è richiesta l'indennità abbiano effettivamente diritto a beneficiarne e che le disposizioni del presente regolamento sono rispettate. 2. Le modalità del sistema di controllo sono stabilite dallo stato membro e devono comportare al minimo quantomeno gli elementi seguenti: - verifiche in materia presso gli impianti di trasformazione; - l'obbligo per il beneficiario di presentare i documenti necessari ad accertare il suo diritto all'indennità; - definizione degli elementi che devono essere riportati nella domanda d'indennità di cui all'; - identificazione nei registri di vendita delle organizzazioni di produttori dei quantitativi venduti nel quadro del presente regime.
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