Art. 2
1. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori per le sardine:
In vigore dal 6 dic 1985
- pescate da un membro;
- vendute a un trasformatore ai fini della loro trasformazione completa e definitiva, in conformità delle norme tecniche e sanitarie vigenti nello stato membro in cui è stabilito il trasformatore dell'indennità e applicabili ai prodotti destinati al consumo umano.
2. Per trasformazione ai sensi del paragrafo 1 si intendono le operazioni seguenti:
a) la congelazione;
b) la fabbricazione di conserve di cui alla voce 16.04 della tariffa doganale comune;
c) la filettatura o il sezionamento, sempreché accompagnati da una delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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