Art. 2

1. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori per le sardine:

In vigore dal 6 dic 1985
- pescate da un membro; - vendute a un trasformatore ai fini della loro trasformazione completa e definitiva, in conformità delle norme tecniche e sanitarie vigenti nello stato membro in cui è stabilito il trasformatore dell'indennità e applicabili ai prodotti destinati al consumo umano. 2. Per trasformazione ai sensi del paragrafo 1 si intendono le operazioni seguenti: a) la congelazione; b) la fabbricazione di conserve di cui alla voce 16.04 della tariffa doganale comune; c) la filettatura o il sezionamento, sempreché accompagnati da una delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
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