Art. 6

In vigore dal 19 ago 1985
1. L'anticipo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, viene versato entro tre mesi dalla presentazione della prova di avvenuto deposito della cauzione. 2. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, la prova di avvenuta distillazione del quantitativo totale di vino e, se del caso, la prova di pagamento del prezzo d'acquisto del vino entro i termini fissati vengono presentate non oltre la fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione indicata all', paragrafo 4. Tuttavia, se le prove di cui al primo comma vengono presentate dopo la scadenza ivi indicata ma anteriormente al 1o maggio 1987, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione, mentre la differenza viene incamerata. Se le prove suddette non vengono presentate anteriormente al 1o maggio 1987, la cauzione viene incamerata integralmente.
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