Art. 1
In vigore dal 19 ago 1985
1. Il presente regolamento stabilisce, per la campagna 1984/1985, le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola, di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. In conformità del disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che, durante la campagna 1984/1985, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi:
- a norma degli articoli 39 e 40, tra il 1o settembre 1984 e le date fissate rispettivamente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (4), all', paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (5) o, se del caso, alle date fissate dall'autorità competente in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83,
- a norma dell'articolo 41, tra il 19 gennaio 1985 e le date fissate all', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2390:oj#art-1