Art. 2

In vigore dal 19 ago 1985
1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1985. 2. Qualora venga adottata la decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono: a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vini da tavola che hanno prodotto durante la campagna 1984/1985, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9; b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non forma oggetto della misura indicata alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 e all' del presente regolamento, per un periodo da stabilirsi. 3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è, per ciascun produttore, quello risultante dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da lui ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75. 4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino sia rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 e il 15 gennaio 1986.
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