Art. 9
In vigore dal 19 ago 1985
1. I contratti di cui all', paragrafo 2, lettera b), sono conclusi entro e non oltre il 15 gennaio 1986.
Al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine, l'acidità volatile dei vini da tavola oggetto dei contratti di cui al primo comma può essere superiore ai limiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 3676/83 della Commissione (1).
Se il titolare di un contratto a lungo termine decide di avvalersi della possibilità di cui all', paragrafo 2, lettera b), per la totalità del vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.
2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1984/1985.
3. I contratti di magazzinaggio di cui all', paragrafo 2, lettera b), possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.
In tal caso:
- l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto;
- il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all', paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
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