Art. 5

1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, è pari a:

In vigore dal 19 ago 1985
- 2,85 Ecu per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica; - 3,13 Ecu per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto, di cui al primo comma, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno di entrata in distilleria di ogni partita di vino fornita. 2. L'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è fissato agli importi seguenti: a) per i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino: - 2,36 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 2,25 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti; - 2,25 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno; b) per i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino: - 2,65 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 2,54 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti; - 2,54 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno. L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione. 3. Il distillatore è tenuto a presentare all'organismo d'intervento, entro quattro mesi dalla data di presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato al produttore entro i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma. Se tale prova non viene presentata entro il termine stabilito, l'organismo d'intervento provvede al recupero dell'aiuto versato. Tuttavia, qualora essa venga presentata dopo la scadenza fissata, ma prima del 28 febbraio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Ove si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, anteriormente al 1o maggio 1987, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.
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