Art. 8

In vigore dal 29 lug 1985
1. Il diritto all'aiuto è acquisito a partire dal momento in cui il mosto di uve concentrato è stato utilizzato per gli scopi definiti all'. 2. L'importo dell'aiuto è quello applicabile per la campagna durante la quale ne è stata fatta domanda. 3. Gli importi di cui all' vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo vigente il 1o settembre 1985.
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