Art. 13

In vigore dal 29 lug 1985
Gli stati membri interessati designano un'autorità competente, incaricata dell'applicazione del presente regolamento, comunicandone immediatamente alla Commissione la denominazione e l'indirizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2274:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo