Art. 12

In vigore dal 29 lug 1985
Prima del 20 di ogni mese gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, per il mese precedente, distinguendoli secondo le utilizzazioni di cui all', a) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono; b) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono; c) i prezzi pagati per il mosto di uve concentrato dagli elaboratori e dai fabbricanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2274:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo