Art. 10
In vigore dal 29 lug 1985
1. Salvo causa di forza maggiore, se l'elaboratore o il fabbricante non adempie gli obblighi di cui all', l'aiuto non viene versato.
2. Salvo causa di forza maggiore, se l'elaboratore o il fabbricante - a prescindere dagli obblighi di cui all' - non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.
3. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.
4. Gli stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tenenti a far valere una causa di forza maggiore.
Storico versioni
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