Art. 4

L'importo dell'aiuto, valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:

In vigore dal 29 lug 1985
- 0,15 ECU per kg di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi di cui all', primo trattino, - 0,26 ECU per kg di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi di cui all', secondo trattino.
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