Art. 2

In vigore dal 29 lug 1985
1. L'elaboratore o il fabbricante che intende ottenere l'aiuto di cui all' ne fa domanda scritta all'organismo d'intervento dello stato membro in cui ha luogo l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati; la domanda dev'essere presentata tra il 1o settembre 1985 e il 31 agosto 1986. Tale domanda va fatta sette giorni lavorativi prima che vengano iniziate le operazioni di fabbricazione. 2. La domanda di aiuto deve contenere, in particolare, i dati seguenti: a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'elaboratore o del fabbricante, b) indicazione della zona viticola da cui proviene il mosto di uva concentrato, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79, c) i seguenti elementi tecnici: - luogo di magazzinaggio, - luogo in cui sono eseguite le operazioni di cui all', - quantità in kg e, se il mosto di uva concentrato di cui all', secondo trattino, è condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 kg, numero dei recipienti, - massa volumica, - prezzi pagati. Gli stati membri possono esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del mosto di uva concentrato. 3. Alla domanda di aiuto dev'essere allegata una copia del documento o dei documenti d'accompagnamento predisposti dall'organismo competente dello stato membro interessato per il trasporto del mosto di uva concentrato dagli impianti del produttore e quelli dell'elaboratore o del fabbricante. Gli stati membri non possono avvalersi della facoltà prevista all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1153/75. La zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate dev'essere indicata nella colonna 15 del documento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2274:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo