Art. 16

In vigore dal 29 lug 1985
Il periodo di riferimento di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, per gli obblighi di cui all'articolo 39 di detto regolamento, è compreso tra il 1o settembre 1985 e il 31 luglio 1986.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2260:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo