Art. 14
In vigore dal 29 lug 1985
1. Gli stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino:
- i quantitativi di vino e di vino alcolizzato eventualmente distillati;
- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per la distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79;
- i quantitativi di acquavite di vinacce di uve o di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti;
- i quantitativi di altri prodotti aventi almeno 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto.
2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1985 per la campagna viticola 1984/1985 i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi. 3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo 1987, i casi in cui i distillatori non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.
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