Art. 12

In vigore dal 29 lug 1985
Il tenore minimo medio di alcole dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 4 o 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato a: - in zona viticola A: 1,8 % vol/q di sottoprodotto; - in zona viticola B: 2 % vol/q di sottoprodotto; - in zona viticola C: 3,2 % vol/q di sottoprodotto. Se, a causa delle particolari caratteristische del raccolto, l'applicazione dei tassi di cui al primo capoverso non consente, o rischia di non consentire, un adeguato controllo del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli stati membri possono fissare, per una o più unità amministrative, o parti di unità amministrative, tassi superiori a quelli di cui al primo capoverso.
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