Art. 3

In vigore dal 24 lug 1985
Prima di prendere in consegna i prodotti, l'acquirente deve costituire la cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 4, in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76. La cauzione è fissata a: - 32,6 ECU/100 kg per le uve secche di cui all', paragrafo 2; - 6,5 ECU/100 kg per i fichi secchi di cui all', paragrafo 2; - 9,3 ECU/100 kg per le uve secche di cui all', paragrafo 3.
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