Art. 3
In vigore dal 24 lug 1985
Prima di prendere in consegna i prodotti, l'acquirente deve costituire la cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 4, in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76. La cauzione è fissata a:
- 32,6 ECU/100 kg per le uve secche di cui all', paragrafo 2;
- 6,5 ECU/100 kg per i fichi secchi di cui all', paragrafo 2;
- 9,3 ECU/100 kg per le uve secche di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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