Art. 1

1. Gli organismi ammassatori il cui elenco figura nell'allegato I procedono alla vendita:

In vigore dal 24 lug 1985
a) di uve secchi del raccolto 1983 destinati alle industrie di distillazione e b) di uve secche del raccolto 1983 destinate alla preparazione di - prodotti detti « pickles » di cui alla sottovoce ex 20.01 C della tariffa doganale comune o - salse e condimenti della sottovoce 21.04 C della tariffa doganale comune. 2. Le uve secche e i fichi secchi destinati alle industrie di distillazione sono venduti agli acquirenti che si impegnano a utilizzare tali prodotti per la fabbricazione di alcole con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol della sottovoce 22.08 B della tariffa doganale comune. Il prezzo è fissato a: - 16,66 ECU/100 kg per le uve secche, distillate in Creta, - 11,66 ECU/100 kg per le uve secche, distillate altrove che in Greta, e - 5,4 ECU/100 kg per i fichi secchi. Tali prezzi sono fissati indipendentemente dalle caratteristiche qualitative. 3. Le uve destinate alla preparazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono vendute, nei limiti di un quantitativo massimo di 1 500 tonnellate, agli acquirenti che si impegnano a utilizzarle per tale scopo. Il prezzo delle uve secche è fissato a 35 ECU/100 kg, indipendentemente dalle caratteristiche qualitative. 4. È richiesta una cauzione di trasformazione per garantire il rispetto degli obblighi assunti.
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