Art. 2
In vigore dal 24 lug 1985
1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 5, 14, 15, 16, paragrafo 1, e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 3263/81 si applicano alle vendite effettuate ai sensi del presente regolamento.
2. Oltre alle indicazioni previste dall', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3263/81, la domanda d'acquisto deve contenere una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a utilizzare i prodotti per le destinazioni contemplate nell', paragrafo 2, o nell', paragrafo 3, del presente regolamento.
3. Le domande di acquisto devono essere formulate per iscritto e trasmesse all'organismo ammassatore greco presso la sede centrale dell'IGADP, via Archarnon 241, Atene, per le uve secche e i fichi secchi detenuti dall'organismo ammassatore greco.
4. Le informazioni relative ai quantitativi ed ai luoghi in cui si trovano i prodotti immagazzinati possono essere ottenute dagli interessati agli indirizzi indicati nell'allegato I.
Storico versioni
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