Art. 5
In vigore dal 24 lug 1985
Salvo nel caso di forza maggiore, la cauzione prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3263/81 è svincolata soltanto per i quantitativi per i quali:
a) la domanda non è accettata o
b) l'acquirente ha pagato il prezzo d'acquisto e costituito la cauzione di trasformazione.
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