Art. 2

In vigore dal 12 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56. (2) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 7. (3) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13. ALLEGATO « ALLEGATO Condizioni minime cui debbono soddisfare gli allevamenti che producono uova di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) a) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate all'aperto - sistema estensivo » devono essere prodotte in allevamenti nei quali - le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto, - il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione, - il carico di galline non sia superiore a 1 000 per ettaro di terreno disponibilie per i volatili, cioè a 1 gallina per 10 m2; - la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera c) o d); b) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di allevamento all'aperto » devono essere prodotte in allevamenti nei quali - le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto, - il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione, - il carico di galline non sia superiore a 4 000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a 1 gallina per 2,5 m2; - la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera c) o d); c) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate al suolo » devono essere prodotte in allevamenti nei quali - il carico di galline non sia superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili, - almeno un terzo di detta superficie al suolo sia ricoperto di strame composto di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba o altro, - una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline sia destinata alla raccolta degli escrementi degli animali; d) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate in voliera » devono essere prodotte in allevamenti nei quali - il carico di galline non sia superiore a 25 per metro quadrato della superficie al suolo del fabbricato disponibile per i volatili, - la parte interna del fabbricato sia provvista di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 cm ».
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