Art. 2
In vigore dal 12 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.
(2) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 7.
(3) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13.
ALLEGATO
« ALLEGATO
Condizioni minime cui debbono soddisfare gli allevamenti che producono uova di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)
a) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate all'aperto - sistema estensivo » devono essere prodotte in allevamenti nei quali
- le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto,
- il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione,
- il carico di galline non sia superiore a 1 000 per ettaro di terreno disponibilie per i volatili, cioè a 1 gallina per 10 m2;
- la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera c) o d);
b) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di allevamento all'aperto » devono essere prodotte in allevamenti nei quali
- le galline abbiano accesso per tutta la durata del giorno a un terreno aperto,
- il terreno disponibile per le galline sia, in maggior parte, ricoperto di vegetazione,
- il carico di galline non sia superiore a 4 000 per ettaro di terreno disponibile per i volatili, cioè a 1 gallina per 2,5 m2;
- la parte interna del fabbricato deve soddisfare le condizioni stabilite alla lettera c) o d);
c) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate al suolo » devono essere prodotte in allevamenti nei quali
- il carico di galline non sia superiore a 7 per metro quadrato della superficie al suolo disponibile per i volatili,
- almeno un terzo di detta superficie al suolo sia ricoperto di strame composto di paglia o trucioli di legno o sabbia o torba o altro,
- una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline sia destinata alla raccolta degli escrementi degli animali;
d) le uova imballate in piccoli imballaggi recanti la dicitura « Uova di galline allevate in voliera » devono essere prodotte in allevamenti nei quali
- il carico di galline non sia superiore a 25 per metro quadrato della superficie al suolo del fabbricato disponibile per i volatili,
- la parte interna del fabbricato sia provvista di posatoi di lunghezza tale da offrire a ciascuna gallina uno spazio di almeno 15 cm ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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