Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 95/69 è modificato come segue:

In vigore dal 12 lug 1985
1) Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti articoli: « Articolo 10 La data di vendita raccomandata di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2772/75 è il termine ultimo per la vendita delle uova ai consumatori, dopo il quale deve essere previsto un periodo di magazzinaggio a domicilio di durata ragionevole. Essa deve essere fissata in modo che le uova della categoria A, quando sono conservate in condizioni adeguate, presentino le caratteristiche indicate all'articolo 7 del suddetto regolamento sino alla fine del periodo di magazzinaggio in questione. La dicitura deve essere redatta in modo che non possano sussistere dubbi sul significato della data in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1943:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo