Art. 11
In vigore dal 12 lug 1985
1. Sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A può essere apposta, se del caso, una delle seguenti diciture per indicare il sistema d'allevamento di cui all'articolo 21, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2772/75:
a) « AEg fra fritgaaende hoens »,
« Eier aus Freilandhaltung »,
« Avgá orníthon apó ektrofí se eléfthero chóro vóskisis »,
« Free range eggs »,
« OEufs de poules élevées en plein air - système extensif »,
« Uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo »,
« Eieren van hennen met vrije uitloop - extensief systeem »;
b) « AEg fra fritgaaende hoens - intensivt system »,
« Eier aus intensiver Auslaufhaltung »,
« Avgá orníthon apó ektrofí se periorisméno chóro vóskisis »,
« Semi-intensive eggs »,
« OEufs de poules élevées en plein air »,
« Uova di allevamento all'aperto »,
« Eieren van hennen met vrije uitloop »;
c) « Skrabeaeg »,
« Eier aus Bodenhaltung »,
« Avgá orníthon apó ektrofí edáfoys »,
« Deep litter eggs »,
« OEufs de poules élevées au sol »,
« Uova di galline allevate al suolo »,
« Scharreleieren »;
d) « AEg fra volierehoensehold »,
« Eier aus Volierenhaltung »,
« Avgá orníthon apó ektrofí se thálamo me klimakotó skarotó dápedo »,
« Perchery eggs (Barn eggs) »,
« OEufs de poules élevées en volière »,
« Uova di galline allevate in voliera »,
« Eieren van in volières gehouden hennen ».
Le diciture di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere utilizzate solamente per uova prodotte in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate in allegato.
2. I centri d'imballaggio autorizzati a usare le diciture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) sono oggetto di una registrazione speciale, a norma dell'. Essi iscrivono in un registro speciale, secondo il tipo di allevamento:
- i nomi e gli indirizzi dei produttori delle uova in questione, registrati previo controllo da parte delle autorità competenti dello stato membro, e
- su richiesta della suddette autorità, il numero di galline allevate da ogni produttore.
In seguito, i produttori vengono controllati periodicamente. I medesimi tengono un registro costantemente aggiornato, da cui risultino, secondo il tipo di allevamento, il numero delle galline ovaiole, la produzione e le consegne di uova, nonché i nomi degli acquirenti.
3. Ogni stato membro trasmette agli altri stati membri e alla Commissione un elenco dei centri d'imballaggio registrati operanti nel proprio territorio, specificando la denominazione e l'indirizzo di ogni singolo centro, nonché il numero ad esso assegnato. Ogni modifica eventualmente apportata all'elenco deve essere comunicata, all'inzio di ogni trimestre dell'anno civile, agli altri stati membri e alla Commissione.
4. Le uova di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), vengono consegnate ai centri d'imballaggio in contenitori recanti la dicitura di cui al paragrafo 1, lettera a o b) o c) o d), in una o più lingue comunitarie. Per ogni partita vengono specificati il nome e l'indirizzo del produttore, il tipo, il numero o il peso delle uova e la data di consegna; questi dati vengono tenuti aggiornati dal centro d'imballaggio.
5. Le uova di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), possono essere calibrate e imballate soltanto in determinati giorni, comunicati dall'autorità competente dello stato membro interessato con almeno un giorno lavorativo di anticipo. Durante le operazioni di magazzinaggio, di calibrazione e d'imballaggio, le uova in questione devono essere accuratamente separate dalle altre.
6. I centri d'imballaggio di cui al paragrafo 2 registrano separatemente le vendite di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero o il peso delle uova vendute per categoria di peso, nonché la data di fornitura. Tuttavia, invece dei suddetti registri, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna della uova, annotandovi le diciture di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o c) o d).
7. I piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o c) o d), sono contenuti in grandi imballaggi su cui deve figurare una delle indicazioni seguenti
« UOVA DI ALLEVAMENTO ALL'APERTO - SISTEMA ESTENSIVO »
« UOVA DI ALLEVAMENTO ALL'APERTO »
« UOVA DI GALLINE ALLEVATE AL SUOLO »
« UOVA DI GALLINE IN VOLIERA ».
8. Le diciture di cui ai paragrafi 1 e 7 devono essere redatte almeno nella lingua o nelle lingue dello stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o ogni altra utilizzazione.
9. Le presenti disposizioni si applicano fatti salvi i provvedimenti nazionali di natura tecnica che vanno al di là delle esigenze minime sopra specificate in allegato e concernenti soltanto i produttori dello stato membro in questione, sempreché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni in materia di commercializzazione delle uova.
10. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 8 sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2772/75. 11. Lo stato membro fornisce in qualsiasi momento, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie per poter valutare la compatibilità dei provvedimenti di cui al presente articolo con la normativa comunitaria e la loro conformità con le norme comuni in materia di commercializzazione delle uova.
Storico versioni
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