Art. 11

In vigore dal 12 lug 1985
1. Sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A può essere apposta, se del caso, una delle seguenti diciture per indicare il sistema d'allevamento di cui all'articolo 21, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2772/75: a) « AEg fra fritgaaende hoens », « Eier aus Freilandhaltung », « Avgá orníthon apó ektrofí se eléfthero chóro vóskisis », « Free range eggs », « OEufs de poules élevées en plein air - système extensif », « Uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo », « Eieren van hennen met vrije uitloop - extensief systeem »; b) « AEg fra fritgaaende hoens - intensivt system », « Eier aus intensiver Auslaufhaltung », « Avgá orníthon apó ektrofí se periorisméno chóro vóskisis », « Semi-intensive eggs », « OEufs de poules élevées en plein air », « Uova di allevamento all'aperto », « Eieren van hennen met vrije uitloop »; c) « Skrabeaeg », « Eier aus Bodenhaltung », « Avgá orníthon apó ektrofí edáfoys », « Deep litter eggs », « OEufs de poules élevées au sol », « Uova di galline allevate al suolo », « Scharreleieren »; d) « AEg fra volierehoensehold », « Eier aus Volierenhaltung », « Avgá orníthon apó ektrofí se thálamo me klimakotó skarotó dápedo », « Perchery eggs (Barn eggs) », « OEufs de poules élevées en volière », « Uova di galline allevate in voliera », « Eieren van in volières gehouden hennen ». Le diciture di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere utilizzate solamente per uova prodotte in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate in allegato. 2. I centri d'imballaggio autorizzati a usare le diciture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) sono oggetto di una registrazione speciale, a norma dell'. Essi iscrivono in un registro speciale, secondo il tipo di allevamento: - i nomi e gli indirizzi dei produttori delle uova in questione, registrati previo controllo da parte delle autorità competenti dello stato membro, e - su richiesta della suddette autorità, il numero di galline allevate da ogni produttore. In seguito, i produttori vengono controllati periodicamente. I medesimi tengono un registro costantemente aggiornato, da cui risultino, secondo il tipo di allevamento, il numero delle galline ovaiole, la produzione e le consegne di uova, nonché i nomi degli acquirenti. 3. Ogni stato membro trasmette agli altri stati membri e alla Commissione un elenco dei centri d'imballaggio registrati operanti nel proprio territorio, specificando la denominazione e l'indirizzo di ogni singolo centro, nonché il numero ad esso assegnato. Ogni modifica eventualmente apportata all'elenco deve essere comunicata, all'inzio di ogni trimestre dell'anno civile, agli altri stati membri e alla Commissione. 4. Le uova di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), vengono consegnate ai centri d'imballaggio in contenitori recanti la dicitura di cui al paragrafo 1, lettera a o b) o c) o d), in una o più lingue comunitarie. Per ogni partita vengono specificati il nome e l'indirizzo del produttore, il tipo, il numero o il peso delle uova e la data di consegna; questi dati vengono tenuti aggiornati dal centro d'imballaggio. 5. Le uova di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), possono essere calibrate e imballate soltanto in determinati giorni, comunicati dall'autorità competente dello stato membro interessato con almeno un giorno lavorativo di anticipo. Durante le operazioni di magazzinaggio, di calibrazione e d'imballaggio, le uova in questione devono essere accuratamente separate dalle altre. 6. I centri d'imballaggio di cui al paragrafo 2 registrano separatemente le vendite di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero o il peso delle uova vendute per categoria di peso, nonché la data di fornitura. Tuttavia, invece dei suddetti registri, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna della uova, annotandovi le diciture di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o c) o d). 7. I piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o c) o d), sono contenuti in grandi imballaggi su cui deve figurare una delle indicazioni seguenti « UOVA DI ALLEVAMENTO ALL'APERTO - SISTEMA ESTENSIVO » « UOVA DI ALLEVAMENTO ALL'APERTO » « UOVA DI GALLINE ALLEVATE AL SUOLO » « UOVA DI GALLINE IN VOLIERA ». 8. Le diciture di cui ai paragrafi 1 e 7 devono essere redatte almeno nella lingua o nelle lingue dello stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o ogni altra utilizzazione. 9. Le presenti disposizioni si applicano fatti salvi i provvedimenti nazionali di natura tecnica che vanno al di là delle esigenze minime sopra specificate in allegato e concernenti soltanto i produttori dello stato membro in questione, sempreché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni in materia di commercializzazione delle uova. 10. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 8 sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2772/75. 11. Lo stato membro fornisce in qualsiasi momento, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie per poter valutare la compatibilità dei provvedimenti di cui al presente articolo con la normativa comunitaria e la loro conformità con le norme comuni in materia di commercializzazione delle uova.
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