Art. 13

1. Ogni stato membro comunica agli altri stati membri e alla Commissione:

In vigore dal 12 lug 1985
- i metodi di controllo applicati ai fini dell'attuazione del presente regolamento; - ogni anno, anteriormente al 1o aprile per l'anno civile precedente, il numero medio delle galline ovaiole presenti (1), il numero o il peso delle uova consegnate, registrati a norma dell', paragrafi 2 e 4, nonché il numero il peso delle uove vendute registrati a norma dell', paragrafo 6 durante l'anno civile precedente. 2. Secondo la prcedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2771/75, si procede regolarmente a scambi di opinioni sui controlli effettuati negli stati membri ». (1) Numero medio di galline ovaiole presenti = numero di galline allevate × settimane di produzione 52 » 2. Gli articoli da 10 a 16 ricevono una nuova numerazione da 14 a 20. 3. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.
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