Art. 12

In vigore dal 12 lug 1985
1. Per indicare sui piccoli imballaggi l'origine delle uova conformemente all'articolo 21, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2772/75, possono essere usate diciture facenti riferimento allo stato membro e/o alla circoscrizione amministrativa o ad altra regione ben definita dall'autorità competente dello stato membro nel cui territorio le uova sono state prodotte. 2. I centri d'imballaggio che utilizzano le diciture di cui al paragrafo 1 tengono un registro particolareggiato delle consegne, ripartendole per origine e indicando il nome e l'indirizzo del produttore, il numero delle uova o il loro peso, nonché la data di consegna. I produttori tengono un registro da cui risultino i dati seguenti, costantemente aggiornati: numero di galline ovaiole, produzione di uova e loro consegne. 3. I centri d'imballaggio di cui al paragrafo 2 tengono registri separati per le vendite di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero o il peso delle uova vendute, nonché la data di fornitura. Tuttavia, invece dei suddetti registri, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, annotandovi le diciture di cui al paragrafo 1. 4. I piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1 sono contenuti in grandi imballaggi sui cui devono figurare le medesime indicazioni.
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