Art. 7
In vigore dal 21 mar 1985
1. Dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto per un quantitativo non inferiore comunque a 1 t, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino:
- abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, ovvero
- abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79.
Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che intende esportare.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 la prova è fornita come in materia di restituzioni.
2. In caso d'applicazione del paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è ridotto conformemente all', paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell'uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale.
3. Qualora l', paragrafo 3, venga applicato anteriormente al paragrafo 1, l'ammassatore deve rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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