Art. 5
1. Il periodo di ammasso è di:
In vigore dal 21 mar 1985
- cinque, sei, sette o otto mesi, per quanto concerne i contratti relativi a busti o mezzi busti;
- tre, quattro, cinque o sei mesi, per quanto concerne i contratti relativi a costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle.
L'ammassatore può secegliere il periodo d'ammasso, indicandolo all'atto della presentazione della domanda di dui all', paragrafo 1, primo comma.
2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo.
3. Dopo due mesi di ammasso contrattuale e su richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.
L'anticipo non può essere superiore all'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale e deve essere convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto d'ammasso.
4. La cauzione di cui al paragrafo 3 è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia di un istituto che soddisfi ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui è costituita la garanzia.
5. Le disposizioni dell', paragrafi 2 e 3, del rgolamento (CEE) n. 2659/80 si applicano anche alla cauzione di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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