Art. 4

In vigore dal 21 mar 1985
1. Su riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 2, prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'allegato, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata. 2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossato messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e: a) superiore è uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all', paragrafo 1, terzo comma, è ridotto in proporzione; b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non è versato. 3. In caso di disossamento: a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a 52 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non è versato; b) se il gekuerzt, immagazzinato è superiore a 52 kg ed inferiore a 60 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, terzo comma, è ridotto in proporzione. 4. Non viene accordato nessun aiuto: a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carne non disossata messa in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente i 60 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.
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