Art. 3

In vigore dal 21 mar 1985
1. Il quantitativo minimo per contratto è di 3 tonnellate, espresso in carne non disossata; esso può essere inferiore se si applica l', paragrafo 1, secondo comma. 2. Il contratto non può riguardare che una delle presentazioni di cui all'allegato. 3. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 8 giorni dalla conclusione del contratto.
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