Art. 1

In vigore dal 21 mar 1985
1. Dal 22 marzo al 5 aprile 1985 ed entro un limite globale di 1 500 t, possono essere presentate nella regione 2 domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di carcasse di agnelli, così come definite in allegato. Le domande non sono più accettate a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale il quantitativo totale per cui sono state presentate domande supera le 1 500 t. I quantitativi per i quali sono state presentate domande il giorno in cui è raggiunto il limite globale sono ridotti in proporzione. Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato per ciascuna di queste presentazioni, in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2659/80. Se la situazione del mercato lo rende opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato. 2. Gli importi degli aiuti sono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni sono indicate nell'allegato. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2659/80.
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