Art. 5
In vigore dal 25 gen 1985
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio 1985, i dati specificati negli e relativi
- al periodo che inizia il 1o luglio 1984, per i dati concernenti i lupini dolci,
- al periodo che inizia il 1o ottobre 1984, per i dati concernenti gli altri prodotti.
Storico versioni
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