Art. 2
In vigore dal 25 gen 1985
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i quantitativi, stabiliti separatamente per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, per i quali gli aiuti, di cui all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, sono stati richiesti in anticipo nella settimana precedente, ripartiti a seconda che i prodotti in questione sono destinati all'alimentazione degli animali o all'alimentazione umana e assimilata.
Storico versioni
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