Art. 1

In vigore dal 25 gen 1985
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento, il nome e l'indirizzo delle organizzazioni riconosciute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché il numero dei produttori loro membri.
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