Art. 4

In vigore dal 25 gen 1985
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, per la campagna di commercializzazione precedente, i dati seguenti, separatamente per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci: - i quantitativi effettivamente utilizzati, ripartiti in conformità delle suddivisioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2365/84, nonché il numero di utilizzatori riconosciuti, nel loro complesso e per modo di utilizzazione, - i quantitativi effettivamente utilizzati dalle organizzazioni riconosciute, ripartite in conformità delle suddivisioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/84, nonché il numero di tali organizzazioni e quello dei produttori membri, - il numero dei contratti depositati di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché i quantitativi e/o le superfici in questione.
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