Art. 3
In vigore dal 25 gen 1985
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun mese, entro trenta giorni dalla fine del mese in questione, le seguenti informazioni, ripartite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci:
- il numero dei certificati rilasciati di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, nonché i quantitativi in questione,
- i quantitativi per i quali l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2365/84 è stato applicato,
- i quantitativi per i quali l'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2365/84 è stato applicato,
- i quantitativi che sono stati oggetto di una dichiarazione e che sono entrati nell'impresa, di cui all', paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2036/82, ripartiti a seconda che i prodotti in questione sono destinati all'alimentazione degli animali o all'alimentazione umana e assimilata,
- i quantitativi per i quali è stata presentata una domanda di aiuto a norma delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2365/84, ripartiti a seconda che i prodotti in questione sono destinati all'alimentazione degli animali o all'alimentazione umana e assimilata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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