Art. 6

In vigore dal 19 ott 1983
1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di un anno a decorrere dal 1o gennaio 1984. 2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo è pari a 8 milioni di ECU.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2968:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo